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Cessione del quinto
La cessione del quinto dello stipendio è una particolare tipologia di
prestito personale previsto in Italia, da estinguersi con cessione di quote
dello stipendio o salario fino al quinto dell'ammontare dell'emolumento valutato
al netto di ritenute.
L'espressione cessione del quinto di stipendio deriva dal fatto che l’importo
massimo della rata di rimborso del prestito non può superare il valore di 1/5
(cioè il 20%) dello stipendio mensile netto continuativo, inoltre la durata
massima consentita è di 120 mesi e la minima abitualmente non è inferiore ai 24
mesi.
Il termine massimo della durata non può eccedere comunque il termine del
rapporto di lavoro e il pensionamento, tranne che per i dipendenti ministeriali,
i quali possono decidere se estinguere il debito o traslarlo sulla pensione.
Oggi è possibile l'accesso alla cessione anche da parte dei pensionati ed in
questo caso la scadenza non può eccedere il 90º anno di età, anche se oggi nella
prassi le compagnie di assicurazione limitano il rischio assumendo prodotti con
un massimo di 85 anni. Tuttavia alcuni gruppi bancari, facendo ricorso al fondo
previdenziale INPDAP riescono ad arrivare fino ad un massimo di 95 anni di età.
La legge prevede che, al momento della stipula del contratto con la società
finanziaria, si stipuli anche una assicurazione sui rischi vita ed impiego. Nel
caso di "rischio impiego" l'assicurazione interviene, ma ha diritto di rivalsa
nei confronti del debitore, nei limiti del TFR (Trattamento di fine rapporto)
fino a quel momento maturato: tale cifra, accantonata dall'azienda in un
apposito fondo, resta quindi indisponibile per il mutuatario che accede al
finanziamento; si tratta quindi di un'assicurazione a vantaggio della
finanziaria. Nel caso di "rischio vita", l'assicurazione interviene senza
vantare diritto di rivalsa nei confronti degli eredi.
Come previsto dall'ultima versione del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (come
aggiornato dalla legge 14 maggio 2005 n. 80) questa tipologia di prestito è
destinata a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, sia dello Stato e del
comparto para-statale (come specificamente previsto dal testo originale del
provvedimento legislativo) che delle aziende private (come definitivamente
sancito dagli aggiornamenti previsti dalla legge 80/2005). Nella stessa legge
80/2005 è stata estesa la possibilità di cedere parte della propria retribuzione
anche ai pensionati di tutti gli enti previdenziali.
Possono contrarre la richiesta anche i dipendenti delle aziende private, ma la
banca o l'ente finanziario si riserva la possibilità di valutare le garanzie. Le
aziende vengono valutate per il capitale sociale, il numero di dipendenti e
soprattutto si guarda se in passato hanno autorizzato altri contratti di
cessioni ai propri dipendenti. Quest'ultima verifica dimostra se l'azienda è
precisa nei pagamenti.
Può succedere che nel tempo alcune aziende private che prima sono valutate
positivamente perdano la possibilità di concedere ai propri dipendenti la
trattenuta, perché dalle banche risultano poco gradite.
Il DPR 180/1950 individua i soggetti autorizzati ad erogare il prestito
all'articolo 15:
« Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato ed ai
personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o
salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra
impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale
delle assicurazioni, le società di assicurazione legalmente esercenti, gli
istituti e le società esercenti il credito escluse quelle costituite in nome
collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di
credito su pegno. »
Tale previsione deve essere letta alla luce della disciplina di settore prevista
dal d.lgs 1º settembre 1993 n. 385 (testo unico bancario) che identifica nelle
banche e negli intermediari finanziari iscritti presso apposito elenco
dell'Ufficio italiano cambi (UIC) gli unici soggetti abilitati ad erogare
finanziamenti sotto ogni forma. Tuttavia dal 1 gennaio 2008 l’Ufficio italiano
cambi stato è soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d’Italia,
che succede in tutti i diritti e rapporti giuridici di cui l’UIC è titolare (d.lgs.
21 novembre 2007 n. 231).
L’attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo internazionale verrà svolta, in piena autonomia e indipendenza,
dall’unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia.
Le altre funzioni istituzionali dell’Ufficio saranno svolte dalle corrispondenti
strutture della Banca d’Italia e le relative informazioni saranno disponibili
nelle sezioni del sito stesso che trattano le rispettive materie.
Di fatto una persona che desidera contrarre un prestito con cessione del quinto
di stipendio, dovrà rivolgersi ad un mediatore creditizio iscritta all'apposito
albo tenuto dalla Banca d'Italia.
Compito del mediatore creditizio sarà quello di fare da interfaccia tra il
cliente e le banche o le società di intermediazione finanziaria di cui sopra. Il
compenso del mediatore creditizio viene pagato da queste ultime. È fatto
espresso divieto al mediatore creditizio di chiedere compensi in denaro al
cedente.
Altra figura è l'agente in attività finanziaria che ha un'area di manovra
maggiore del mediatore creditizio con compiti più vasti anche questa figura è
inserita nell'albo della Banca D'Italia "Agenti in attività finanziaria".
Per entrambe le figure si necessita anche dell'iscrizione all'albo ISVAP alla
sezione E dato che una componente fondamentale nei contratti di cessione del
quinto sono le polizze assicurative. Nulla vieta di rivolgersi per la richiesta
del finanziamento anche direttamente all'intermediario finanziario.
La particolarità di questa soluzione di finanziamento è che il rimborso avviene
con trattenuta della rata direttamente in busta paga.
Tale peculiarità fa sì che il rischio di insolvenza volontaria del debitore
venga abbattuto fortemente, visto che, una volta dato il proprio consenso alla
trattenuta in busta paga, il cedente non può più revocare il pagamento. Da ciò
deriva anche che, in virtù della forma tecnica del prodotto, è previsto il
coinvolgimento del datore di lavoro nell'estinzione del finanziamento quale
condizione fondamentale per l'erogazione del prestito.
In buona sostanza sarà il datore di lavoro a pagare la rata alla Banca
trattenendo contestualmente l'importo dalla busta paga del proprio dipendente.
Il datore di lavoro è obbligato ad accettare una richiesta di cessione del
quinto da parte di un dipendente.
La sottoscrizione del contratto lo vincola a due precisi obblighi:
1.a trattenere la rata indicata nel contratto dalla busta paga del dipendente e
a versarla alla Banca erogante il prestito. Questo obbligo persiste per tutta la
durata del piano di ammortamento ma solo se c'è una busta paga su cui addebitare
la rata. In caso di cessazione o sospensione della busta paga per qualsivoglia
motivo (dimissioni, licenziamento, aspettativa ecc.) il datore di lavoro è
legittimato a interrompere il pagamento della rata. Il datore di lavoro non è
mai responsabile del corretto pagamento del prestito ma viene semplicemente
incaricato del pagamento della rata;
2.in caso di dimissioni o licenziamento dovrà trattenere ogni somma maturata dal
dipendente presso l'azienda e versare tale somma alla banca erogante. Questa la
utilizzerà per estinguere totalmente o parzialmente il debito residuo. È il
caso, principalmente, della liquidazione maturata, ma anche di ogni altra somma
maturata al momento della comunicazione delle dimissioni/licenziamento: ultimo
stipendio, tredicesima, ferie non godute ecc.
Nessun altro obbligo è previsto per il datore di lavoro.
Come qualsiasi prodotto finanziario estinguibile secondo la formula della
rateizzazione, elementi finanziari principali di tale operazione sono:
la rata la cui entità viene determinata entro una soglia massima pari al quinto
dello stipendio percepito dal debitore. Tale importo, una volta determinato
contrattualmente, resta fisso durante l'intero piano di ammortamento, non
essendo prevista dal legislatore la possibilità di variarla durante l'estinzione
del prestito, a meno che non si tratti di rinnovo ante termine (per il quale, in
ogni caso, debbono comunque essere trascorsi almeno i 2/5 del periodo di
ammortamento, ossia il 40%);
si precisa che il rinnovo ante termine è possibile anche prima dei 2/5 se
rinegoziamo il finanziamento di cessione passando da una durata di 60 mesi ad
una a 120 mesi per una sola volta.
periodicità delle rate di rimborso, previste dal legislatore con cadenza
mensile;
la durata del finanziamento, stabilita entro un massimo di dieci anni (120
mensilità), compatibilmente con la data di pensionamento anche se dipendenti
ministeriali hanno la facoltà di trasferire il finanziamento sulla pensione e
talvolta anche alcuni pubblici.
il tasso d'interesse (tasso annuo nominale o TAN), previsto fisso dal
legislatore per tutta la durata del finanziamento, e la struttura dei costi
dell'operazione, sintetizzati dal Tasso annuo effettivo globale (TAEG) che
comprende tutti i costi anche i premi assicurativi.
Il D.P.R. 180/1950, che disciplina l'erogazione dei prestiti contro cessione del
quinto dello stipendio, prevede l'obbligatorietà della copertura assicurativa a
tutela dell'intermediario finanziario che eroga il finanziamento nei casi di
morte e di perdita del lavoro.
Proprio perché la legge prevede l'obbligatorietà della copertura assicurativa,
nella cessione del quinto sono le assicurazioni che in definitiva stabiliscono i
criteri per assumere il rischio o meno delle pratiche per tipologia di cliente.
I dipendenti statali hanno più facilità nell'accedere a questo tipo di
finanziamento in quanto meno "rischiosi" per le assicurazioni e istituti di
credito.
Naturalmente per i pensionati c'è solo la copertura rischio vita, in Caso di
Morte del cliente l'assicurazione estingue il debito residuo.